AttoSez. II

Art. 209

In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga dall', il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico, alimentare o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Portogallo un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Portogallo, dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte del Portogallo, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
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Art. 209 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo