AttoSez. II

Art. 208

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell', paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli stati membri attuali. 2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile delle sottovoci 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I e 27.10 C II della tariffa doganale comune, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle società che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1 gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovrà essere realizzata il 31 dicembre 1992. La Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua più bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-208

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 208 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo