Atto›Sez. III
Art. 211
In vigore dal 29 dic 1985
1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantochè sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.
Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al:
- 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali,
- 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nella Repubblica portoghese il 31 dicembre 1985.
2. Per gli scambi all'interno della Comunità la Repubblica portoghese applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA.
La Repubblica portoghese può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.
Storico versioni
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