Atto›Sez. III
Art. 213
In vigore dal 29 dic 1985
1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese vengono applicati gli importi compensativi di cui all' o il meccanismo compensativo di cui all' su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie:
- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all' o al meccanismo compensativo di cui all' e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione attuale;
- all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Portogallo, l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino;
- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all' o al meccanismo compensativo di cui all' fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione di queste merci dalla Comunità nella sua composizione attuale in Portogallo;
- all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Repubblica portoghese verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino.
2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Portogallo delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino.
Tuttavia, qualora per i prodotti di cui all'allegato XIX il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione, calcolato conformemente al comma precedente, sia inferiore ai dazi indicati in detto allegato, si applicano questi ultimi.
3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Portogallo, delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sarà uguale al più elevato dei due importi determinati come segue:
- l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino;
- l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunità in Portogallo nella sua composizione attuale e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunità applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi).
4. In deroga all', i dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dalla Comunità e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unità iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione è attuata sulla base del valore delle merci importate in Portogallo nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Portogallo, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunità nella sua composizione attuale.
5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese è eliminato conformemente all'.
Ciascun elemento fisso applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli .
6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime transitorio, l'applicazione delle regole della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.
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