Atto›Sez. II
Art. 207
In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1987 le restrizioni quantitative sulle importazioni, in provenienza dagli altri stati membri, degli autoveicoli di cui al protocollo n. 18, nei limiti del sistema di contingenti all'importazione descritto in detto protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-207