Atto›Sez. II
Art. 203
In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all' gli stati membri attuali e la Repubblica portoghese possono mantenere nei loro scambi le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune.
Questo regime può essere mantenuto fino al 31 dicembre 1988 per quanto concerne le esportazioni dagli stati membri della Comunità nella sua composizioni attuale verso il Portogallo e fino al 31 dicembre 1990 per quanto concerne le esportazioni dal Portogallo verso gli stati membri attuali, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-203