Atto›Sez. III
Art. 212
343 / 469In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20.
Il periodo sopramenzionato può essere abbreviato e le modalità indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione:
- dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione
portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità dell'impresa;
- delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunità dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunità nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-212