AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 192

In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.
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Art. 192 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo