AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 191

In vigore dal 29 dic 1985
In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di applicazione dell' da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti dei paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA, di applicazione dell' da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti di paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, la Commissione può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
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Art. 191 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo