Atto›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 190
In vigore dal 29 dic 1985
1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua posizione attuale e la Repubblica portoghese sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base,
- le altre due riduzioni, del 15% ciascuna, sono operate il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993.
2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1 marzo 1986:
a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri;
b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-190