AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 189

In vigore dal 29 dic 1985
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui all', all', punto 1 e all', paragrafi 1, 2 e 3 è il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale e del Portogallo nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli , punto 2 e 360, paragrafo 4 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base. 4. La Repubblica portoghese prende le misure necessarie affinché dal momento dell'adesione siano abolite la sua tariffa doganale massimale nonché le sospensioni occasionali dei suoi dazi doganali. I dazi doganali della tariffa doganale massimale nonché i dazi doganali temporaneamente sospesi non sono dazi di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Qualora dazi di questo genere vengano effettivamente applicati, i dazi di base sono i dazi della tariffa doganale minimale o, se sono applicabili, i dazi convenzionali. 5. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese si comunicano i rispettivi dazi di base. 6. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nel protocollo n. 15 i dazi di base sono quelli indicati in detto protocollo accanto a ciascuno di essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-189

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 189 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo