Atto›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 197
In vigore dal 29 dic 1985
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi:
- a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA;
- a decorrere dal 1 gennaio 1987:
a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi
della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi;
b) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo:
- il 1 gennaio 1987: riduzione del 10%,
- il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%,
- il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%,
- il 1 gennaio 1990: riduzione del 10%,
- il 1 gennaio 1991: riduzione del 10%,
- il 1 gennaio 1992: riduzione del 15%.
A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali dal 1973 al 1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-197