Atto›Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 196
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese abolisce il 1 marzo 1986 i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a tale data sulle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale.
2. Per i prodotti elencati qui di seguito i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo stabilito all'.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La Repubblica portoghese mantiene la facoltà di sostituire qualsiasi dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con una tassa interna conforme all' del trattato CEE.
Se la Repubblica portoghese si avvale di questa facoltà l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base di cui all'. Questo elemento viene abolito negli scambi con la Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito dagli .
Storico versioni
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