Art. 197
AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 197

387 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA; - a decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1987: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 15%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali dal 1973 al 1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-197