Art. 192
AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 192

382 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.
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