Convenzione›Titolo II
Art. 27
Trasferimento all'estero di beni artistici e culturali
In vigore dal 28 dic 1985
Trasferimento all'estero di beni artistici e culturali
Le disposizioni della presente Convenzione relative al riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti notarili, non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni artistici e culturali.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-27