Art. 27 · Trasferimento all'estero di beni artistici e culturali
ConvenzioneTitolo II

Art. 27

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Trasferimento all'estero di beni artistici e culturali

In vigore dal 28 dic 1985
Trasferimento all'estero di beni artistici e culturali Le disposizioni della presente Convenzione relative al riconoscimento ed alla esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti notarili, non infirmano le disposizioni della legislazione delle Parti contraenti relative al trasferimento all'estero di beni artistici e culturali.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-27