ConvenzioneTitolo II

Art. 22

Esecuzione delle decisioni

In vigore dal 28 dic 1985
Esecuzione delle decisioni Le decisioni giudiziarie pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che sono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive sul territorio di quest'ultima se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-22

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