Convenzione›Titolo II
Art. 21
Documenti da allegare alla richiesta
In vigore dal 28 dic 1985
Documenti da allegare alla richiesta
Alla richiesta di riconoscimento è necessario allegare:
a) una copia della decisione giudiziaria certificata conforme dal Tribunale, con l'attestazione che essa è definitiva, se ciò non risulta dal testo della decisione stessa;
b) un documento da cui risulti che al convenuto che non ha partecipato al processo, o ad un suo rappresentante, è stato notificato in tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
c) Le traduzioni certificate conformi dei documenti indicati nel presente articolo, nonché la traduzione della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-21