ConvenzioneTitolo I

Art. 18

Spese processuali e assistenza giudiziaria gratuita

In vigore dal 28 dic 1985
Spese processuali e assistenza giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente, sul territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da cauzioni o da altre garanzie per il pagamento delle spese processuali e godono della assistenza giudiziaria gratuita, nonché dell'esenzione dette spese processuali, in conformità con le disposizioni contenute negli detta Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 sulla procedura civile, anche se non hanno residenza o domicilio nel territorio di una dette Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-18

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