ConvenzioneTitolo I

Art. 14

Spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria

In vigore dal 28 dic 1985
Spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria La Parte contraente richiesta non esigerà il rimborso delle spese di assistenza giudiziaria. Le Parti contraenti sosterranno tutte le spese relative alla prestazione di assistenza giudiziaria effettuate sul proprio territorio.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-14

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