ConvenzioneTitolo I

Art. 11

Notifica di documenti ai propri cittadini

In vigore dal 28 dic 1985
Notifica di documenti ai propri cittadini 1. Le Parti contraenti hanno diritto di notificare documenti ai propri cittadini tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. 2. Per tale notifica non possono, essere impiegate misure coercitive.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-11

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Notifica di documenti ai propri cittadini (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.) — Testo vigente | Portale Normativo