Convenzione›Titolo I
Art. 8
Immunità dei testimoni e degli esperti
In vigore dal 28 dic 1985
Immunità dei testimoni e degli esperti
1. Il testimone o l'esperto che su convocazione, trasmessagli dalla istituzione richiesta, si presenta presso l'istituzione richiedente non può essere - indipendentemente dalla sua cittadinanza - sottoposto sul territorio della Parte contraente richiedente, a procedimento penale, nè tratto in arresto oppure condannato per un reato commesso prima dell'ingresso nel territorio di detta Parte.
2. Il testimone o l'esperto perde tale garanzia qualora - nonostante ne abbia la possibilità - non abbandoni il territorio della Parte contraente richiedente entro 15 giorni dal giorno in cui l'istituzione che lo ha convocato gli ha comunicato che la sua presenza non è più necessaria. In questo periodo non viene calcolato il tempo durante il quale il testimone o l'esperto non ha potuto lasciare il territorio della Parte contraente richiedente per cause indipendenti dalla sua volontà.
3. Nei confronti del testimone o dell'esperto che non si presenti su convocazione della Parte contraente richiedente, non può essere applicata alcuna misura di carattere coercitivo, nè alcuna sanzione.
Storico versioni
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