Convenzione›Titolo I
Art. 9
Notifica di documenti
In vigore dal 28 dic 1985
Notifica di documenti
1. L'istituzione richiesta procede alla notifica, in conformità con le regole per la notifica di documenti vigenti nel proprio Stato, se i documenti da notificare sono redatti nella propria lingua oppure corredati di traduzione certificata conforme. Nei casi in cui i documenti non siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, oppure non stano corredati dalla traduzione, essi sono notificati al destinatario, se questi consente volontariamente a riceverli.
2. Nella commissione rogatoria relativa alla notifica deve essere indicato l'indirizzo preciso del destinatario e la denominazione del documento notificato. Se l'indirizzo indicato nella commissione rogatoria per la notifica risulta incompleto o impreciso, l'istituzione richiesta intraprende misure per l'accertamento dell'indirizzo esatto. In conformità con la propria legislazione.
3. Nella commissione rogatoria relativa a notifiche di convocazione è necessario indicare la somma che verrà corrisposta al testimone o all'esperto per la copertura delle spese e dell'onorario presunto.
Storico versioni
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