Convenzione›Titolo I
Art. 7
Modalità di esecuzione delle commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali
In vigore dal 28 dic 1985
Modalità di esecuzione delle commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali
1. Nell'eseguire le commissioni rogatorie per l'effettuazione di singoli atti processuali, l'istituzione richiesta applica la legislazione del proprio Stato. Tuttavia, su richiesta dell'istituzione richiedente, essa può applicare le norme processuali della Parte Contraente dalla cui istituzione proviene la commissione rogatoria, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la legislazione della Parte Contraente richiesta.
2. Se l'istituzione richiesta non è competente ad eseguire la commissione rogatoria, essa la trasmette all'istituzione competente.
3. Su richiesta dell'istituzione richiedente, l'istituzione richiesta comunica, a tempo debito, ad essa ed alle parti interessate, la data e il luogo di esecuzione della rogatoria affinché queste possano assistervi in conformità della legislazione della Parte Contraente richiesta.
4. Se la commissione rogatoria non ha potuto essere eseguita, i documenti vengono restituiti all'istituzione richiedente e contemporaneamente vengono comunicati i motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Storico versioni
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