Convenzione›Titolo I
Art. 2
Assistenza giudiziaria
In vigore dal 28 dic 1985
Assistenza giudiziaria
I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-2