Art. 11 · Notifica di documenti ai propri cittadini
ConvenzioneTitolo I

Art. 11

11 / 32

Notifica di documenti ai propri cittadini

In vigore dal 28 dic 1985
Notifica di documenti ai propri cittadini 1. Le Parti contraenti hanno diritto di notificare documenti ai propri cittadini tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. 2. Per tale notifica non possono, essere impiegate misure coercitive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-11