ConvenzioneTitolo I

Art. 15

Trasmissione di informazioni

In vigore dal 28 dic 1985
Trasmissione di informazioni I Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti, con le modalità previste nell' della presente Convenzione, si forniranno reciprocamente, su richiesta, informazioni relative alla legislazione in vigore o che era in vigore in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-15

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