ConvenzioneTitolo II

Art. 23

Procedura di riconoscimento e di esecuzione

In vigore dal 28 dic 1985
Procedura di riconoscimento e di esecuzione La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-23

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Procedura di riconoscimento e di esecuzione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.) — Testo vigente | Portale Normativo