Art. 23 · Procedura di riconoscimento e di esecuzione
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

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Procedura di riconoscimento e di esecuzione

In vigore dal 28 dic 1985
Procedura di riconoscimento e di esecuzione La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-23