ConvenzioneTitolo II

Art. 25

Rifiuto di riconoscimento della decisione

In vigore dal 28 dic 1985
Rifiuto di riconoscimento della decisione 1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato, oltre i casi previsti dall' della presente Convenzione anche se: a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale; b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi; c) all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente; d) la decisione della controversia -in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta. 2. Per accertare l'esistenza delle circostanze indicate al par. 1 il Tribunale della Parte contraente richiesta in caso di necessità può richiedere chiarimenti alla persona che ha presentato l'istanza, nonché interrogare il convenuto e richiedere chiarimenti al tribunale che ha adottato la decisione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-25

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