Convenzione›Titolo III
Art. 30
Soluzione dette controversie
In vigore dal 28 dic 1985
Soluzione dette controversie
Le eventuali divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione detta presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-c-30