Convenzione›Titolo III
Art. 32
Durata della Convenzione
In vigore dal 28 dic 1985
Durata della Convenzione
La presente Convenzione è stipulata per la durata di cinque anni dal giorno della sua entrata in vigore.
La Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni a meno che una dette Parti Contraenti non la denunci, informandone in forma scritta l'altra Parte Contraente, sei mesi prima detta scadenza del periodo di validità detta Convenzione stessa.
Fatto a Roma il 25 gennaio 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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