Art. 32 · Durata della Convenzione
ConvenzioneTitolo III

Art. 32

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Durata della Convenzione

In vigore dal 28 dic 1985
Durata della Convenzione La presente Convenzione è stipulata per la durata di cinque anni dal giorno della sua entrata in vigore. La Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni a meno che una dette Parti Contraenti non la denunci, informandone in forma scritta l'altra Parte Contraente, sei mesi prima detta scadenza del periodo di validità detta Convenzione stessa. Fatto a Roma il 25 gennaio 1979 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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