Art. 1
In vigore dal 28 dic 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979.
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