Art. 2

In vigore dal 28 dic 1985
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766#art-rd-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979. — Testo vigente | Portale Normativo