ConvenzioneTitolo II

Art. 15

Esclusione del rinvio

In vigore dal 8 nov 1985
Esclusione del rinvio Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-15

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