Art. 15 · Esclusione del rinvio
ConvenzioneTitolo II

Art. 15

14 / 33

Esclusione del rinvio

In vigore dal 8 nov 1985
Esclusione del rinvio Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-15