Convenzione›Titolo II
Art. 15
14 / 33Esclusione del rinvio
In vigore dal 8 nov 1985
Esclusione del rinvio
Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-15