ConvenzioneTitolo II

Art. 13

Surrogazione

In vigore dal 8 nov 1985
Surrogazione 1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto, nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti. 2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Surrogazione (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo