Convenzione›Titolo II
Art. 12
Cessione del credito
In vigore dal 8 nov 1985
Cessione del credito
1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalia legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-12