ConvenzioneTitolo II

Art. 17

Applicazione nel tempo

In vigore dal 8 nov 1985
Applicazione nel tempo La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-17

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Applicazione nel tempo (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo