ConvenzioneTitolo II

Art. 19

Sistemi giuridici non unificati

In vigore dal 8 nov 1985
Sistemi giuridici non unificati 1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione. 2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-19

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