Convenzione›Titolo II
Art. 16
Ordine pubblico
In vigore dal 8 nov 1985
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-16