Convenzione›Titolo II
Art. 8
Esistenza e validità sostanziale
In vigore dal 8 nov 1985
Esistenza e validità sostanziale
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-8