Convenzione›Titolo II
Art. 5
Contratto concluso dai consumatori
In vigore dal 8 nov 1985
Contratto concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all', la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non puoi aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.
3. In deroga all' ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell' tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore la sua residenza abituale semprechè ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica:
a) al contratto di trasporto;
b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.
5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;613#art-c-5