ConvenzioneTitolo I

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 8 nov 1985
TESTO ITALIANO DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, CON PROTOCOLLO E DUE DICHIARAZIONI COMUNI (*) (*) Tratto dallo stampato Senato n. 234, corrispondente allo stampato Camera n. 1257, e non facente parte dell'allegato alla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica. PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea, SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze, DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: Campo d'applicazione 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'; b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica; g) alla costituzione di "trusts" nè ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i beneficiari h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'. 3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna. 4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.
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Campo d'applicazione (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.) — Testo vigente | Portale Normativo