Convenzione

Art. 6

In vigore dal 8 nov 1985
. Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacità personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-6

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