Convenzione

Art. 2

In vigore dal 8 nov 1985
. Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stati contraenti estendono i loro effetti sul territorio dell'altro Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo