Convenzione

Art. 4

In vigore dal 8 nov 1985
. Se una procedura di fallimento o di concordato è stata iniziata in uno dei due Stati, i tribunali dell'altro Stato non possono iniziare una tale procedura nei confronti dello stesso debitore a meno che, nel frattempo, non sia stata pronunciata l'incompetenza del tribunale primo adito.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-4

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