Convenzione

Art. 9

In vigore dal 8 nov 1985
. 1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura ed ogni altro modo di cessazione dello stato di fallimento, producono i loro effetti nell'altro Stato contraente alla data stabilita dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato. 2. I debitori sono liberati nei confronti della massa qualora abbiano effettuato i loro pagamenti prima delle pubblicazioni previste dall', a meno che essi abbiano avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza della dichiarazione di fallimento. In ogni caso i debitori sono liberati se i loro pagamenti sono andati a vantaggio della massa.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612#art-c-9

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